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Asso di Cuori vince la prima battaglia

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1638
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
PROT. N. 2010 – 0003686
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE E LA
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI – ART. 17 E 18 – ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: ISCRIZIONE
CON RISERVA DELL’ASSOCIAZIONE “ASSO DI CUORI”

L’anno duemiladieci, addì venticinque del mese di gennaio (25-01-2010), alle ore 11:10 nella
Sala riunioni, si è convocata la Giunta Municipale.
Risultano presenti i signori:
MOLINARI CLAUDIO – Sindaco
MOSANER ADALBERTO – Vice Sindaco
GIORDANI ROSANNA – Assessore
MARINO LUIGI – Assessore
TONELLI GIANCARLO – Assessore
MATTEOTTI PAOLO – Assessore
ZANONI ALESSIO – Assessore
Partecipa la Sig.ra MORESCO LORENZA – Segretario generale
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il sig. MOLINARI CLAUDIO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato posto al n. 4020 dell’ordine del giorno

DELIBERA
1. di iscrivere con riserva nella seconda sezione dell’albo comunale, per le motivazioni
meglio espresse in premessa, l’associazione “Asso di cuori” di Riva del Garda operante
nel settore culturale;

2. di stabilire che la riserva di cui al punto 1. verrà sciolta, positivamente o negativamente,
al termine dell’anno in corso, durante il quale dovrà essere svolta l’attività necessaria
all’accertamento della situazione di totale autonomia dichiarata dell’associazione “Asso di
cuori” rispetto all’associazione “Casa Pound Italia – Riva del Garda”;

3. di incaricare l’Unità Operativa Attività Culturali, Sport e Turismo di comunicare
all’associazione sopra indicata gli estremi dell’avvenuta iscrizione con riserva nella
seconda sezione dell’albo comunale;

4. di dare evidenza al fatto che, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e
ss.mm., avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale
da parte di ogni cittadino, art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, durante il periodo di
pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento
ex art. 2 lett. b) della legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un
interesse concreto ed attuale.

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Sulla riserva politica non commentiamo. Il boccone per l’amministrazione era troppo amaro per mandarlo giù senza edulcorarlo un po’. Ad ogni modo ora l’Asso ottiene la possibilità di fare finalmente attività senza ostracismi. Avanti!